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Regolamento edilizio
Farindola 30 Ottobre 1877
I documenti sono reperibili presso l'Archivio di Stato di Teramo nel fondo dell'Intendenza Francese |
Deliberazione
comunale -
Art. 1
Il
Sindaco e la rappresentanza Municipale sovrintendono all’ornato pubblico. Il
Municipio avrà cura di nominare una
commissione
detta Commissione Edilizia Comunale a norma delle
vigenti leggi.
Art. 2
I
proprietari che volessero costruire edifici nuovi, o riparare muri di facciate
nell’interno del Paese dovranno farne intesa l’Amministrazione Comunale, la
quale sentito il voto del Consiglio
Edilizio curerà che non si deturpino le facciate dei fabbricati.
Art. 3
Il
Consiglio comunale decide sull’allargamento, costruzione di piazze, vie
pubbliche o passaggi destinati dal Comune sopra appositi disegni.
Art. 4
Sarà
permesso la costruzione, demolizione o ristauro di fabbricati e muri di cinta
posti a vista dell’abitato e del pubblico, purchè non siano violati i piani
disegnati nell’articolo precedente, che non sia impedita la viabilità e che
non deturpi l’aspetto dell’abitato.
Art. 5
L’altezza
dei nuovi fabbricati a costruirsi dovrà essere prporzionata alle altre case, da
non oltrepassare quella di metri 20, da computare sempre dal marciapiede o
margine attiguo all’edificio fino allo
spigolo superiore della cornice di coronamento nella verticale più alta
dell’edificio stesso, come ancora le porte e le finestre dovranno avere una
giusta proporzione.
Art. 6
E’
proibito di tenere fumaioli nelle facciate delle case dovendo questi per regola
d’arte emettere il fumo al di sopra dei
tetti. Sono compresi in questa categoria i tubi fumarii delle stufe permanenti i
quali dovranno internarsi nei muri ed elevarsi sopra i tetti, si fa
eccezione per li soli tubi della stufa amovibili che potranno essere
condotti per li vani delle finestre ma sempre però inalzati sopra i tetti.
Art. 7
Gli
edifici tanto privati che pubblici debbono presentare nella loro facciata la
massima decenza, per cui debbono essere bene intonacate ed imbiancate salvo a
rispettarsi qualche edificio che presentasse un antico monumento.
Tutte
le aperture di case e botteghe debbono essere munite di decente porta coll’aprirsi
dalla parte interna, al fine di non impedire il pubblico passaggio.
Tutte
le case debbono essere munite di luoghi immondi, i quali debbono avere canali di
immissione nelle pubbliche cloache, come pure ogni casa debba essere fornita di
tubo fumario che deve estendersi fino all’estremità del tetto.
I
numeri civici apposti in ciascuna casa dietro l’ultimo censimento dovranno
essere mantenuti puliti da ogni sozzeria e
dovranno essere sempre intelligibili per cura del Municipio.
Art. 11
E’
vietato di fregiare, o deturpare con sozzerie le pareti degli edifici, e le
porte d’ingresso delle abitazioni, come pure i sedili nei pubblici
passeggiatoi.
Coloro
che intendono costruire case o edifici a disegno dovranno farne inteso
l’Amministrazione, la quale curerà che le fabbriche abbiano tutta la decenza,
senza pregiudizio di occupazione di suolo
pubblico, o di danni a locali vicini.