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Indice di Farindola

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Regolamento edilizio

 

Farindola 30 Ottobre 1877

 

I documenti sono reperibili presso l'Archivio di Stato di Teramo nel fondo dell'Intendenza Francese

 

 

Deliberazione comunale  - 30 ottobre 18 77 – Regolamento edilizio

 

Art. 1   

Il Sindaco e la rappresentanza Municipale sovrintendono all’ornato pubblico. Il Municipio avrà cura di nominare una commissione detta Commissione Edilizia Comunale a norma delle    vigenti leggi.

Art. 2  

I proprietari che volessero costruire edifici nuovi, o riparare muri di facciate nell’interno del Paese dovranno farne intesa l’Amministrazione Comunale, la quale sentito il voto del Consiglio Edilizio curerà che non si deturpino le facciate dei fabbricati.

Art. 3  

  Il Consiglio comunale decide sull’allargamento, costruzione di piazze, vie pubbliche o passaggi destinati dal Comune sopra appositi disegni.

Art. 4  

Sarà permesso la costruzione, demolizione o ristauro di fabbricati e muri di cinta posti a vista dell’abitato e del pubblico, purchè non siano violati i piani disegnati nell’articolo precedente, che non sia impedita la viabilità e che non deturpi l’aspetto dell’abitato.

Art. 5  

L’altezza dei nuovi fabbricati a costruirsi dovrà essere prporzionata alle altre case, da non oltrepassare quella di metri 20, da computare sempre dal marciapiede o margine attiguo all’edificio fino allo spigolo superiore della cornice di coronamento nella verticale più alta dell’edificio stesso, come ancora le porte e le finestre dovranno avere una giusta proporzione.

Art. 6  

E’ proibito di tenere fumaioli nelle facciate delle case dovendo questi per regola d’arte emettere il fumo al di sopra dei tetti. Sono compresi in questa categoria i tubi fumarii delle stufe permanenti i quali dovranno internarsi nei muri ed elevarsi sopra i tetti, si fa eccezione per li soli tubi della stufa amovibili che potranno essere condotti per li vani delle finestre ma sempre però inalzati sopra i tetti.

Art. 7  

Gli edifici tanto privati che pubblici debbono presentare nella loro facciata la massima decenza, per cui debbono essere bene intonacate ed imbiancate salvo a rispettarsi qualche edificio che presentasse un antico monumento.

 Art. 8  

Tutte le aperture di case e botteghe debbono essere munite di decente porta coll’aprirsi dalla parte interna, al fine di non impedire il pubblico passaggio.      

 Art. 9 

Tutte le case debbono essere munite di luoghi immondi, i quali debbono avere canali di immissione nelle pubbliche cloache, come pure ogni casa debba essere fornita di tubo fumario che deve estendersi fino all’estremità del tetto.

 Art.10  

I numeri civici apposti in ciascuna casa dietro l’ultimo censimento dovranno essere mantenuti puliti da ogni sozzeria e dovranno essere sempre intelligibili per cura del Municipio.

 Art. 11 

E’ vietato di fregiare, o deturpare con sozzerie le pareti degli edifici, e le porte d’ingresso delle abitazioni, come pure i sedili nei pubblici passeggiatoi.

 Art. 12 

Coloro che intendono costruire case o edifici a disegno dovranno farne inteso l’Amministrazione, la quale curerà che le fabbriche abbiano tutta la decenza, senza pregiudizio di occupazione di suolo pubblico, o di danni a locali vicini.

 

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